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La
politica sanitaria si orienta sempre più verso la lotta al
tabagismo, lo stesso DPR
23 luglio 1998: (Piano Sanitario Nazionale per il triennio
1998-2000) si propone specificatamente di:
1)
Promuovere
il rispetto del divieto del fumo nei locali pubblici e negli
ambienti di lavoro.
2)
Promuovere
l’attuazione di interventi di educazione sanitaria, con particolare
riferimento alla popolazione in età scolare, selezionando
rigorosamente gli interventi di cui è nota l’efficacia.
3)
Realizzare
campagne mirate a promuovere l’interruzione del fumo fra le
donne in gravidanza.
4)
Vigilare
sulla corretta applicazione dei limiti alla pubblicità diretta
e indiretta.
5) Sostenere
azioni volte a favorire la disassuefazione dal fumo, impegnando
anche i medici di medicina generale con programmi strutturati
di provata efficacia.
6) Promuovere iniziative volte
alla limitazione del consumo di tabacco fra i minori di 16
anni.
La Legislazione Nazionale Italiana
già da tempo si è preoccupata di promuovere il divieto del
fumo nei locali pubblici e negli ambienti di lavoro e di porre
limiti alla pubblicità diretta dei prodotti da fumo.
IL DIVIETO DI FUMO
Art.32 della
Costituzione (1947): “ La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti…..”;
art. 41 Cost.
:”L’iniziativa privata è libera . Non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana……”.
La Costituzione italiana impone la tutela
della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività e stabilisce che l’iniziativa economica
privata non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà
e alla dignità umana. I datori di lavoro devono quindi prestare
la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità
fisica dei lavoratori.
Art. 2087 del
C.C. ( 1942): L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Tale disposizione vale a supplire alle lacune di una
normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed
ha una funzione sussidiaria rispetto a quest’ultima e di adeguamento
di essa al caso concreto.
Art.9 del D.P.R.19
marzo 1956, n.303, modificato dall’art. 16 del d.lgs.19 marzo
1996,n.242
:
Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi.
1. Nei luoghi
di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre
in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione
(1).
2. Se viene utilizzato un impianto di
aerazione, esso deve essere
sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto
deve essere segnalato
da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati
impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria
fastidiosa.
4. Qualsiasi
sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere
eliminato rapidamente
(2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Articolo
così sostituito dall'art. 33, d.lg. 19 settembre 1994, n. 626.
Il suddetto articolo stabilisce la necessità che i
lavoratori “dispongano di aria salubre in quantità sufficiente,
anche ottenuta con impianti di aerazione”.
L’Art.9 L.20.05.70
n. 300 Statuto dei lavoratori :Tutela della salute e dell’integrità fisica.
I lavoratori,
mediante loro rappresentanze , hanno diritto di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità.
Sancisce il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione
delle norme per la prevenzione e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
La L. 11 Novembre
1975, n. 584 : Divieto di fumare in determinati locali e su
mezzi di trasporto pubblico. ( Vedi allegato 1) ha introdotto
per la prima volta il divieto di fumare in determinati locali
e su mezzi di trasporto pubblico. Rappresenta una tappa importante
verso la consapevolezza dei danni del fumo passivo.
a) Il legislatore ha posto un generico e assoluto divieto
di fumo nei seguenti locali:
- nelle corsie degli ospedali ; nelle aule delle scuole
di ogni ordine e grado ; negli autoveicoli di proprietà dello
Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici
servizi per trasporto collettivo di persone; ecc.
- nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione
, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale;
ecc.
b) Si può ottenere l’esenzione dall’osservanza della
legge se è presente un impianto di condizionamento dell’aria
o di ventilazione autorizzato dal Sindaco, sentito l’Ufficiale
Sanitario.
c) Le sanzioni pecuniarie vanno :
da £ 4.000 a £ 10.000 (art.7) per chi viola il divieto. Per
chi effettua i controlli: da £ 20.000 a £ 100.000.
- La violazione, quando sia possibile,
deve essere contestata immediatamente
- Se il pagamento non avviene si deve presentare rapporto
al Prefetto il quale mediante un’ingiunzione prefigge un termine
per il pagamento.
- Gli interessati possono fare ricorso al Pretore contro
l’ingiunzione ( la sentenza è inappellabile).
D.L. 19 Settembre
1994, n.626: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro. (artt. 33; art.64, lett. b e art.65,
comma 2; artt. 1,4,31).
Art. 64. Misure tecniche, organizzative,
procedurali. Il datore di lavoro:…. b) limita al minimo possibile
il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
<<vietato fumare>>, ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la
loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare;
Art. 65. Misure igieniche. …2. E’ vietato assumere cibi
e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64,
lettera b).
La suddetta normativa dispone che il datore di lavoro,
“in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva”, deve valutare, anche “nella sistemazione
dei luoghi di lavoro” , i rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori, “adottare le misure necessarie” ,e
“aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza” , riaffermando l’obbligo di “adeguare
i luoghi di lavoro alle prescrizioni di sicurezza e di salute”.
L’ordinamento ha previsto, inoltre, una
tutela di carattere penale. Ai sopra ricordati obblighi del
datore di lavoro, corrispondono, infatti, in caso di omissione-violazione
delle norme del D.L.vo 626/94, le sanzioni penali dell’arresto
fino a sei mesi e quella dell’ammenda fino a otto milioni.
Se il datore di lavoro non predispone il documento
di valutazione dei rischi, o lo predispone carente nell’individuazione
degli stessi (art. 3 e 4
D.L.vo 626/94), rischia la pena dell’arresto da 3 a
6 mesi o l’ammenda da 3 a 8 milioni. Soggiace alla stessa
pena se non adotta le misure di prevenzione e non le aggiorna
ai mutamenti organizzativi anche in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione,( per le sanzioni
in generale vedi l’art.89 del D.L.vo 626/94).
La Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995:
Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione
o dei gestori di servizi pubblici. ( Allegato 2) ha sancito
il divieto del fumo in determinati locali della pubblica amministrazione
o dei gestori di servizi pubblici. La direttiva viene emanata
in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi che hanno
interpretato estensivamente le norme della legge L. n. 584/75.
a) Il divieto di fumo viene esteso a tutte le amministrazioni
pubbliche-private in qualche modo esercenti pubblici servizi
a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento.
b) Quindi il divieto di fumo viene esteso a tutti
i locali aperti al pubblico (cioè quello al quale la generalità
degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità
e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti-
oltre alle scuole e agli ospedali).
c) Pertanto nei locali nei quali si applica
il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l’indicazione
del divieto stesso nonchè l’indicazione della relativa norma,
delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare
sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare
le infrazioni.
d) I Dirigenti devono individuare le persone incaricate
di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di
verbalizzare e di riferirne alle autorità competenti. Per
i locali privati la segnalazione va rivolta ai pubblici ufficiali
ed agenti competenti. (art.13 L.24.11.81 n. 689).
Il rapporto va presentato al Prefetto.
Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata
in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre
1988.
Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non
spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere
il rapporto ex legge n. 689/1981 quando le violazioni siano
attinenti a materie di competenza regionale.
In particolare, relativamente al divieto di fumo sui
mezzi di trasporto tranviario e delle ferrovie in concessione,
nonchè nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto,
la sentenza ha precisato che, quando l’infrazione è inerente
ad attività affidate, a titolo proprio o di delega alle Regioni
a norma dell’art.9 del D.P.R. n.616/1977, la competenza a
ricevere il rapporto deve essere imputata agli organi dalla
stessa individuati.
Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con
riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi di cui l’art.
1 della legge n. 584, “quando la proibizione di fumare si
riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la
competenza regionale (come ad esempio, le strutture del Servizio
Sanitario Nazionale, i musei e le biblioteche affidate alle
Regioni)….”.
Pertanto il rapporto va inviato alla Regione quando
la violazione sia stata rilevata:
a) nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti
nella competenza regionale;
b) nell’ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali
le regioni esercitano competenze proprie o delegate; in questa
categoria rientrano le strutture sanitarie pubbliche.
c) nell’ambito degli uffici o delle strutture della
Regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.
Tale interpretazione è stata data dal Ministero dell’Interno
con Circolare n. 68 del 2 aprile 1996. Resta da chiarire quali
provvedimenti debbano assumere i destinatari del rapporto
diversi dal Prefetto in caso di mancato pagamento delle sanzioni.
La sanzione amministrativa prevista dall’art.7 della
legge n.584/75 per il trasgressore era quella del pagamento
di una somma di danaro da lire 1.000 a lire 10.000.
Per effetto degli artt.10 e 114 della legge n.689/81
le sanzioni amministrative non possono essere inferiori quanto
al minimo a lire 4.000, e quanto al massimo a lire 10.000.
La sanzione di cui si tratta è stata, dunque, elevata
nel minimo da lire 1.000 a 4.000. ma è rimasta ferma nel massimo
all’importo di lire 10.000.
Per completare il quadro sanzionatorio, si ribadisce
che l’art.7 della legge n.584/75 prevede una sanzione anche
per coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono
meno a questo loro dovere, tale sanzione va da lire 20.000
a lire 100.000.
Il funzionario degli uffici pubblici preposto alla
vigilanza e all’accertamento dell’infrazione, deve essere
dotato degli appositi moduli di contestazione e in caso di
trasgressione, procederà a compilare il modulo e a darne copia
al trasgressore.
Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in
misura ridotta - 60 gg.-, il funzionario che ha accertato
la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni (ex art.17 L n.689/81), al Prefetto
(competente ex art.9 L.n.584/75 ),o, come sopra sottolineato,
alla Regione;
Nei locali condotti da privati il responsabile
della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da
lui incaricato, richiamerà i trasgressori all’osservanza del
divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici
ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art.13 della Legge
24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c della Direttiva
14.12.’95 ).
Sul modulo di contestazione devono
essere indicate le modalità di pagamento della contravvenzione:
a) si può pagare direttamente al concessionario del
servizio di riscossione dell’ente in cui è stata accertata
l’infrazione, compilando apposito modulo.
Il codice tributo da indicare è il 131
T che risponde alla voce “sanzioni amministrative diverse
da IVA” (V.D.Lvo n.237/97 e relativo allegato ).
Va però inserito anche il codice “ufficio”.
Si tratta di un codice che ogni amministrazione pubblica deve
avere e che dovrà essere stampato sul verbale di contestazione;
b) si può
delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando
lo stesso modulo.
c) si può pagare presso gli Uffici Postali con bollettino di Conto Corrente Postale intestato a Servizio Riscossione
Tributi - Concessione di....
Il funzionario che ha accertato l’infrazione non può ricevere direttamente il pagamento
dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
Corte Cost. Sent.
11-20 dicembre 1996 n. 399 : Salute. Tutela
della salute dei non fumatori contro i danni del cosiddetto
fumo passivo. Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro……..
Anche la Corte Costituzionale è intervenuta a sancire
la tutela per la salute dei lavoratori per i rischi derivanti
dal fumo.
Con sentenza
n. 399 del 1996 ha affermato che
“se pur non è ravvisabile nel nostro diritto positivo
un divieto assoluto e generalizzato di fumare in ogni luogo
di lavoro chiuso, non si può disconoscere che nell’ordinamento
già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei
lavoratori da tutto ciò che è atto a danneggiarla, ivi compreso
il fumo passivo”.
La sentenza afferma che se alcune norme
prescrivono legislativamente il divieto assoluto di fumare
in speciali ipotesi ciò non esclude che “da altre disposizioni
discenda la legittimità di analogo divieto con riguardo a
diversi luoghi e secondo particolari circostanze concrete”
,e che “è inesatto ritenere, comunque, che altri rimedi voluti
dal vigente sistema normativo siano inidonei alla tutela della
salute dei lavoratori anche rispetto ai rischi del fumo passivo”.
La Corte
Costituzionale individua , quindi, negli art. 32 e 41 della
Costituzione, nell’art. 2087 del c.c., negli art. 1, 4, e
31 del D.L.vo n. 626/94, nonchè nell’art. 9 del D.P.R. n.
303/56, come modificato dall’art. 16 del D.L.vo n. 242/96,
ed infine nell’art. 9 della L. n. 300 del 1970 cui si collegano
gli art.18 e 19 del D.L.vo N.626/94 già citato, le norme che
apprestano una tutela per la salute dei lavoratori all’interno
dei luoghi di lavoro, anche dai rischi che ad essi possono
derivare dal fumo passivo.
La sentenza sancisce
quindi :
·
la
tutela della salute dei non fumatori contro i danni del cosiddetto
fumo passivo,
·
la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,
·
il
divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi,
·
la
assoluta esigenza di non ledere, né porre a rischio, la salute
altrui e il diritto del lavoratore a chiamare il datore di
lavoro innanzi al giudice per l’accertamento di eventuali
responsabilità.
Dall’esame della legislazione sul divieto di fumo si
ricavano le seguenti conclusioni:
·
In
tutti i luoghi di lavoro deve essere garantita la salubrità
dell’aria e qualsiasi pericolo per la salute dei lavoratori
derivante dall’inquinamento dell’aria - ivi compreso il fumo
- deve essere eliminato
·
il
diritto alla tutela della salute deve prevalere sulla libertà
di fumare
·
i
datori di lavoro devono attivarsi per verificare se in concreto
la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata e per
individuare possibili interventi( creazioni di ambienti riservati
ai fumatori, impianti di areazione, cartelli di divieto).
E’ importante sottolineare la natura
precettiva delle norme, la responsabilizzazione del lavoratore
ma soprattutto del datore di lavoro e l’importanza del ruolo
della Regione anche come destinataria dei rapporti sulla violazione
del divieto di fumo riferiti alle strutture del S.S.N.. Ciò
ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione
i quali delegano alle Regioni i compiti relativi alla assistenza
sanitaria ed ospedaliera.
Purtroppo va constatata una frequente disapplicazione
dei divieti imposti dalla legge.
DIVIETO
DI PUBBLICITA’
Per quanto concerne il divieto di
pubblicità dei prodotti da fumo, il diritto alla libertà di
pensiero trova un contrappeso nella esigenza di tutela della
salute.
L.10/4/62
n.165: Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti
da fumo.
DL 10/01/1983
Num.4 :Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione,
disposizioni sulla
reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni
per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da
fumo.
Le suddette normative stabiliscono il divieto di propaganda
pubblicitaria diretta dei prodotti da fumo.
Le L.29.12.1990
n. 428 ( Legge comunitaria per il 1990) e L.22.2.1994 n. 146
(Legge comunitaria 1993 ): dettano norme in materia di
confezionamento e etichettatura dei prodotti da fumo.
Molto
significativa è la Deliberazione Consiglio
Ministri della Sanità dell’Unione Europea 4.12.1997
adottata dal Parlamento
Europeo con Direttiva 98/43/CE del 6 luglio 1998 (concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des E’tats membres en matiére de pubblicité
et de parrainage en faveur des produits du tabac.)
con l’obiettivo di eliminare tutte le pubblicità del tabacco
nell’U.E.
PUNTI CHIAVE DELLA DIRETTIVA DELL’UNIONE
EUROPEA SULLA PUBBLICITA’ DEL TABACCO:
· Tutti
i tipi di pubblicità, diretta e indiretta (comprese le sponsorizzazioni),
di prodotti a base di tabacco saranno proibiti nell’Unione
Europea con piena e definitiva entrata in vigore di tutti
i provvedimenti entro il 1° ottobre 2006.
·
Tutti
gli Stati membri devono introdurre una legislazione nazionale,
entro tre anni dalla pubblicazione della Direttiva sulla Gazzetta
Ufficiale.
·
Tutte
le pubblicità diffuse attraverso la carta stampata dovranno
cessare entro l’anno successivo.
·
Le
sponsorizzazioni ( eccetto quelle per la Formula 1, vedi punto
4 ) dovranno cessare entro l’anno successivo.
·
Le
sponsorizzazioni di eventi internazionali- come i gran premi
di Formula 1 - potranno continuare per al massimo altri tre
anni; ma dovranno comunque cessare entro il 1° ottobre 2006.
Durante la fase transitoria ci dovranno essere delle riduzioni
di tutti i supporti dati da queste sponsorizzazioni, e anche
delle limitazioni volontarie per ridurre la visibilità della
pubblicità del tabacco.
·
Le
informazioni sui prodotti sono consentite nei luoghi dove
vengono venduti e le pubblicazioni di carattere commerciale
circa il tabacco possono contenere pubblicità di questi prodotti.
·
La
distribuzione gratuita di sigarette, o altri prodotti a fini
promozionali, è proibita.
·
Gli
Stati Membri sono liberi di mantenere o introdurre ulteriori
provvedimenti rispetto a quelli richiesti dalla Direttiva.
I limiti di tale quadro normativo sono costituiti dalla
scarsa portata precettiva. Tuttavia è importante che sia affrontata
seriamente la gravità del problema delle sponsorizzazioni
sportive.
Esse raggiungono il mercato dei giovani in maniera
diretta in quanto associano il fumo con attività e immagini
popolari e salutari.
Peraltro la natura internazionale degli
eventi sponsorizzati permette raggiri dei bandi nazionali
della pubblicità del fumo.
ALTRE LEGGI
Un accenno va fatto pure alla
legislazione sul MONOPOLIO
DI STATO le cui funzioni sono state attribuite all’Ente
Tabacchi Italiani istituito con decreto legislativo 09.07.98
n.283.
L.17.7.1942 n.
907 e modifiche successive: Legge
sul monopolio (dei sali ) dei tabacchi. Tale legislazione
giustifica:
- il limite della libera commercializzazione solo nelle
rivendite autorizzate,
- la lotta alla importazione clandestina di Tabacco
Lavorato Estero e
- i prezzi sostenuti (che si potrebbero ulteriormente
aumentare)
L 10/12/1975
Num.724 :
Disposizioni sull'importazione e commercializzazione
all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme
sul contrabbando di tabacchi esteri.
Questa legge regola l’importazione e commercializzazione
all’ingrosso dei T L E di provenienza dai paesi della Comunità
Economica Europea e stabilisce che i prodotti possono essere
introdotti solo in depositi
di distribuzione all’ingrosso autorizzati e che la
vendita al pubblico può avvenire solo attraverso rivendite
e patentini.
A proposito di vendita di tabacco va sottolineato che
nel nostro ordinamento già esiste il
divieto di vendita
di tabacco ai minori.
Esso è sancito dall’Art. 730 cpv C.P. (R.D. 1930 n. 1398) : (Somministrazione a minori di
sostanze velenose o nocive) “….Soggiace all’ammenda fino a
lire duecentomila che vende o somministra tabacco a persona
minore degli anni quattordici.”
Art. 25 R.D.
24.12.1934 n. 2316 (testo unico leggi protezione ed assistenza
maternità e infanzia) : Fermo il disposto dell’art.730, capoverso,
del codice penale, chi vende o somministra tabacco a persona
minore degli anni sedici è punito con (l’ammenda) sanzione
amministrativa sino a lire quarantamila.
E’ vietato ai
minori degli anni sedici di fumare in luogo pubblico sotto
pena (dell’ammenda) della sanzione ammnistrativa di lire quattromila.
Tale normativa è stata spesso invocata per eliminare
i distributori automatici di tabacco (L.8/8/1977
n. 556 ; R.D. 1941 n. 577, L.1957 n. 1293, DPR 1958 n. 1074
) ma
la giurisprudenza ha sempre ritenuto la irrilevanza della
questione, in considerazione della non punibilità del tentativo
nei reati contravvenzionali.
In tema di divieto di fumo si potrebbe rivalutare anche
la legge 22/12/1975
n. 685 : Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicopendenza.
La giurisprudenza si è già espressa nel
1983 affermando che “è manifestamente infondata con riferimento
agli art. 2 e 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale
della l.22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui si puniscono
la detenzione e lo spaccio dei derivati della cannabis indica,
mentre non sono perseguite le analoghe condotte relative all’alcool
ed al tabacco. Infatti il legislatore non ha fatto uso arbitrario
del potere discrezionale nella valutazione della pericolosità
della droghe ed ha ragionevolmente apprezzato, nell’attuale
contesto storico, l’entità del danno derivante dall’uso degli
alcoolici e del tabacco, limitando l’inibizione a determinate
attività (es. ubriachezza manifesta, vendita di tabacco e
vini, propaganda di prodotti da fumo ecc.)”(Cassazione penale,
sez.11, 23 marzo 1983).
Va tuttavia osservato che gli attuali
contesti storici e le recenti conoscenze scientifiche sui
rischi del fumo e sulla dipendenza dalla nicotina, giustificherebbero
una diversa valutazione.
LEGISLAZIONE REGIONALE
La legislazione
regionale non si è invece molto occupata finora del fumo.
Merita un cenno le legge regionale 7 agosto 1996 n.65 “ Norme in materia di tutela della
salute contro i danni derivati dal fumo”. G.U. 18.1.97 n.3
serie speciale 3 B.U. Toscana 13.08.96 n.65 cat.9 che
estende:
-
il
divieto a tutti i locali chiusi utilizzati a qualunque titolo
dalla regione dall’azienda e dagli enti regionali.
-
Il
divieto vale pure per i luoghi chiusi quando viene avanzata
richiesta da uno dei lavoratori.
Vengono stabilite:
-
Sanzioni
gravi i cui proventi sono destinati a finanziare attività
di educazione ed informazione con sanzioni aggravate nel caso
in cui l’infrazione provenga da coloro che sono preposti al
controllo (Direttori Generali o dipendenti incaricati).
Importanti spunti di riflessione emergono pure nella
Deliberazione della
Giunta Regionale 26.05.99 n.785 : Progetto Regionale Tabagismo
in B.U. Emilia Romagna 13.07.99 parte II n.57;
-
include
la lotta al tabagismo tra le aree di attività dei dipartimenti
per le dipendenze patologiche in un’ottica di integrazione
con il sistema dei SERT;
-
prevede
interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria
del tabagismo e dei problemi fumo-correlati ( campagne di
informazione, centri antifumo);
-
stabilisce
linee guida per la stesura di un regolamento aziendale per
l’applicazione della normativa antifumo in tutti i locali
delle aziende sanitarie ( si prevede invio del processo di
contravvenzione al Sindaco per l’irrogazione della sanzione).
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